La Giunta Regionale ha approvato la proposta di modifica dell’art. 40 bis L.R. 12/05 che era stata rimessa dal TAR Lombardia alla Corte Costituzionale. L’approvazione della Legge di modifica passa ora al Consiglio Regionale.
In questo modo si superano le perplessità manifestate dai Giudici e si introducono anche alcuni correttivi per lasciare più autonomia ai Comuni.
Le prerogative favorevoli per chi vuole beneficiarie della norma di fatto non vengono meno.
Importante considerare che la norma si applicherà solo ad edifici già dismessi all’entrata in vigore della legge da (soli) almeno tre mesi. Non più 5 anni come in precedenza. Non varrà però per gli edifici che saranno dismessi successivamente.
Decorre un nuovo termine a favore dei Comuni (4 mesi) per individuare gli immobili dismessi, dopo di che potranno essere presentate le istanze direttamente dagli interessati, con la stessa procedura di prima, salvo il fatto che il Comune dovrà verificare la fondatezza della perizia asseverata entro 60 giorni, decorsi i quali si forma il silenzio-assenso.
Sulla richiesta di deroga dovrà comunque pronunciarsi il Consiglio Comunale per i soli aspetti relativi al mutamento della destinazione d’uso.
L’incremento del 20% è stato modificato, rimettendo al Comune la facoltà di concedere incrementi dal 10 al 25% e solo in mancanza di tale decisione, si applicherà ex lege l’incremento del 20%.
Per le altre modifiche rimandiamo al testo qui accluso, ove in rosso sono le modifiche approvate dalla Giunta. Ora dovrà essere votata in Consiglio Regionale.
I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, da almeno tre mesi risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. Ove ricorrano i presupposti di cui al precedente periodo, in tale deliberazione i comuni includono gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui al primo periodo, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale o anche fotografica. Il responsabile del procedimento del comune interessato verifica la perizia in relazione in relazione alla sussistenza dei presupposti, di cui al primo periodo, per il recupero dell’immobile ai sensi del presente articolo e si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa perizia. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al precedente periodo, la verifica sulla perizia si intende assolta con esito positivo. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) possono individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.
11-bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.
11 ter. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già assunto la deliberazione consiliare di cui al primo periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente comma, al fine di:
11 quater. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già adottato la deliberazione consiliare di cui al sesto periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente comma.
11 quinquies. Alle richieste di piano attuativo, alle richieste di permesso di costruire, alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni di inizio lavori asseverate e alle richieste di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari funzionali all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi di cui al comma 4, già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, in relazione agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici e agli immobili dismessi con criticità individuati dai comuni con la deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
11 sexies. Fatto salvo quanto previsto al comma 11 quinquies, le misure di cui al presente articolo si applicano alle perizie presentate e agli immobili individuati, ai sensi del comma 1, secondo la disciplina sul patrimonio edilizio dismesso con criticità vigente, rispettivamente, alla data di presentazione delle perizie o a quella di individuazione degli immobili interessati.”.
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