Conversione in legge del decreto C.D. “Salva-casa”

Il decreto-legge Salvini n. 69/2024, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 27 luglio. Vi anticipiamo le novità contenute nella prima bozza di conversione in legge del suddetto decreto.

Innanzitutto all’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 viene aggiunto il comma 1-quater che consente di recuperare i sottotetti anche quando l’intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, purché si rispettino i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio.

Altra norma importante è il comma aggiunto all’art. 9-bis in cui è previsto che per la dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio. A proposito dell’agibilità viene introdotto un nuovo comma all’art. 24 in cui è previsto che il progettista è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche per i locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 m fino al limite di 2,40 m. anche per alloggio monostanza la si può asseverare anche per superfici fino a 20 m2 per una persona e 28 m2 per due persone.

All’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 al comma 1-bis, dopo la lett. d) è inserita la lett. d-bis) che porta al 6% la tollerabilità per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 m2. Dopo l’art. 34-bis è inserito un nuovo articolo (34-ter) che prevede che gli interventi realizzati con varianti in corso d’opera che comportano parziali difformità dal titolo rilasciato, se sono eseguiti prima della data di entrata in vigore della L. n. 10/1977 e non rientrano nelle tolleranze costruttive, possono essere comunque regolarizzati appunto dando prova dell’intervenuta variante entro quel termine. In quel caso il responsabile dell’abuso o il proprietario attuale può regolarizzare l’intervento mediante la presentazione di una S.C.I.A. e il pagamento di un’oblazione. Qualora sia necessaria la verifica paesaggistica, si applica l’art. 36-bis comma 5-bis introdotto con il D.L..

Vi è da sottolineare anche il fatto che le eventuali difformità parziali realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di titolo abilitativo che siano accertate comunque all’esito di un sopralluogo-ispezione dei funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia rispetto alle quali non sia stato un ordine di demolizione, se è appunto stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità, rientrano comunque nelle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis.

Questi gli elementi più importanti ma, ovviamente, per avere la conferma è necessario attendere la definitiva approvazione della legge di conversione e la sua pubblicazione. Sarà cura del nostro Studio darVi tempestiva informativa.

Per ogni altra esigenza e necessità lo Studio è a disposizione.

 

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