D.L. Cura Italia: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

1. Premessa

Attraverso il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), il Governo ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Orbene, in riferimento all’ambito del mercato immobiliare, di preminente rilievo risulta l’art. 103 del Decreto, con il quale sono state introdotte una serie di disposizioni che, seppur tralascino ambiti di incertezza, rilevano per gli operatori pubblici e privati del settore dell’urbanistica e dell’edilizia.

2. Ambito oggettivo e soggettivo della norma

In particolare, l’art. 103 del decreto ha disposto che, per i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o comunque iniziati successivamente, il periodo compreso tra tale data e il 15 aprile 2020 è escluso dal computo dei termini.

Pertanto, il decorso dei termini riprenderà – tenendo in considerazione il periodo già trascorso – a partire dal giorno 16 aprile 2020 operando ex lege, quindi sostanzialmente in maniera automatica, non essendo richiesto all’interessato alcun adempimento affinché tale sospensione si attivi.

Dall’analisi delle categorie di termini contemplati dalla norma – facendo riferimento a termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi – emerge il carattere onnicomprensivo che l’atto di Governo vuole tutelare, stabilendo difatti che la sospensione si riferisce indistintamente a tutti i termini del procedimento, siano essi qualificati per le conseguenze derivanti in caso di mancato rispetto sia per la funzione che questi assumono in riferimento al procedimento.

È opportuno precisare come la norma faccia riferimento ai procedimenti amministrativi - omettendo di specificare che siano essi della Pubblica Amministrazione - comportando quindi che, la semplice esistenza di un procedimento amministrativo, seppur di competenza di un privato, è sospeso per il periodo indicato.

La norma specifica che la portata di tale disposizione si riferisce indistintamente alle ipotesi in cui l’amministrazione è tenuta ad emettere un provvedimento espresso sia alle ipotesi in cui la legge riconosce valore al silenzio tenuto dall’Amministrazione, sia esso di accoglimento che di rigetto.

Difatti, come noto, l’ordinamento ammette ipotesi in cui, decorso inutilmente un  dato intervallo temporale, senza che la P.A. abbia provveduto a pronunciarsi, al silenzio tenuto dall’Amministrazione è attribuito il valore di provvedimento - a seconda di quanto disposto dal singolo caso normativo - di rigetto ovvero di accoglimento.

A titolo esemplificativo, l’art. 20 del T.U. in materia edilizia ammette che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, si intende formato il silenzio-assenso. Ragion per cui, sulla scorta di quanto detto, il calcolo relativo al termine per la formazione del silenzio-assenso dovrà necessariamente considerare il suindicato termine di sospensione.

In maniera non dissimile, la legge 241/90 all’art. 25 dispone che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, questa si intende respinta, legittimando quindi, in capo al richiedente, la possibilità di presentare ricorso al TAR. Anche in questo caso, per la formazione del silenzio-rigetto si dovrà tener conto del periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Stante quanto fin qui considerato, la norma si premura di specificare che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti per i quali, attraverso motivate istanze degli interessati, ne venga evidenziata l’urgenza.

Ciò comporta quindi che, al fine di evitare una assoluta paresi dei procedimenti amministrativi e in particolar modo di quelli contraddistinti da un carattere di urgenza, all’esito di una motivata istanza la P.A. sia comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa idonea e finalizzata a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.

3. Le certificazioni, le autorizzazioni e titoli genericamente intesi prossimi alla scadenza

Il medesimo art. 103 al comma 2 prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Attraverso tale disposizione si è cercato di contemperare gli interessi sia della P.A. sia dei privati, evitando in tal modo di attribuire alle Amministrazioni, attualmente oberate di preoccupazioni, l’ulteriore compito di emettere le nuove istanze di rinnovo e dall’altro lato di evitare ai privati la perdita dei titoli in scadenza.

Non diversamente da quanto detto in riferimento al primo comma, la proroga di validità dei titoli avverrà ex lege, non essendo quindi necessaria l’attivazione del singolo privato al fine di ottenere il prolungamento di validità del relativo titolo.

4. Ulteriori specificazioni dalla Nota del Comune di Milano n. 6/2020

Il Comune di Milano, con  Nota n. 6/2020 del 30 marzo u.s., ha provveduto a specificare ulteriori aspetti di sicuro rilievo:

  • non si tiene conto del periodo dal 23.02 al 15.04 u.s., ai fini del computo dei 30 giorni previsti dall’art. 23 DPR 380/2001 per l’efficacia della SCIA;
  • mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o delle monetizzazioni in unica soluzione o rateale, con scadenza nel periodo dal 23.02 al 15.04 u.s., può essere effettuato nei 15 giorni successivi alla data del 15 aprile 2020 senza incorrere nella sanzione per ritardato pagamento. Ad ogni modo, il pagamento posticipato deve essere preventivamente comunicato, via pec, allo Sportello Unico per l’Edilizia e alla Civica Ragioneria, e non occorre l’assenso degli uffici.

(Avv. Bruno SANTAMARIA)

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