1. Premessa
Attraverso il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), il Governo ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Orbene, in riferimento all’ambito del mercato immobiliare, di preminente rilievo risulta l’art. 103 del Decreto, con il quale sono state introdotte una serie di disposizioni che, seppur tralascino ambiti di incertezza, rilevano per gli operatori pubblici e privati del settore dell’urbanistica e dell’edilizia.
2. Ambito oggettivo e soggettivo della norma
In particolare, l’art. 103 del decreto ha disposto che, per i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o comunque iniziati successivamente, il periodo compreso tra tale data e il 15 aprile 2020 è escluso dal computo dei termini.
Pertanto, il decorso dei termini riprenderà – tenendo in considerazione il periodo già trascorso – a partire dal giorno 16 aprile 2020 operando ex lege, quindi sostanzialmente in maniera automatica, non essendo richiesto all’interessato alcun adempimento affinché tale sospensione si attivi.
Dall’analisi delle categorie di termini contemplati dalla norma – facendo riferimento a termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi – emerge il carattere onnicomprensivo che l’atto di Governo vuole tutelare, stabilendo difatti che la sospensione si riferisce indistintamente a tutti i termini del procedimento, siano essi qualificati per le conseguenze derivanti in caso di mancato rispetto sia per la funzione che questi assumono in riferimento al procedimento.
È opportuno precisare come la norma faccia riferimento ai procedimenti amministrativi - omettendo di specificare che siano essi della Pubblica Amministrazione - comportando quindi che, la semplice esistenza di un procedimento amministrativo, seppur di competenza di un privato, è sospeso per il periodo indicato.
La norma specifica che la portata di tale disposizione si riferisce indistintamente alle ipotesi in cui l’amministrazione è tenuta ad emettere un provvedimento espresso sia alle ipotesi in cui la legge riconosce valore al silenzio tenuto dall’Amministrazione, sia esso di accoglimento che di rigetto.
Difatti, come noto, l’ordinamento ammette ipotesi in cui, decorso inutilmente un dato intervallo temporale, senza che la P.A. abbia provveduto a pronunciarsi, al silenzio tenuto dall’Amministrazione è attribuito il valore di provvedimento - a seconda di quanto disposto dal singolo caso normativo - di rigetto ovvero di accoglimento.
A titolo esemplificativo, l’art. 20 del T.U. in materia edilizia ammette che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, si intende formato il silenzio-assenso. Ragion per cui, sulla scorta di quanto detto, il calcolo relativo al termine per la formazione del silenzio-assenso dovrà necessariamente considerare il suindicato termine di sospensione.
In maniera non dissimile, la legge 241/90 all’art. 25 dispone che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, questa si intende respinta, legittimando quindi, in capo al richiedente, la possibilità di presentare ricorso al TAR. Anche in questo caso, per la formazione del silenzio-rigetto si dovrà tener conto del periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
Stante quanto fin qui considerato, la norma si premura di specificare che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti per i quali, attraverso motivate istanze degli interessati, ne venga evidenziata l’urgenza.
Ciò comporta quindi che, al fine di evitare una assoluta paresi dei procedimenti amministrativi e in particolar modo di quelli contraddistinti da un carattere di urgenza, all’esito di una motivata istanza la P.A. sia comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa idonea e finalizzata a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.
3. Le certificazioni, le autorizzazioni e titoli genericamente intesi prossimi alla scadenza
Il medesimo art. 103 al comma 2 prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Attraverso tale disposizione si è cercato di contemperare gli interessi sia della P.A. sia dei privati, evitando in tal modo di attribuire alle Amministrazioni, attualmente oberate di preoccupazioni, l’ulteriore compito di emettere le nuove istanze di rinnovo e dall’altro lato di evitare ai privati la perdita dei titoli in scadenza.
Non diversamente da quanto detto in riferimento al primo comma, la proroga di validità dei titoli avverrà ex lege, non essendo quindi necessaria l’attivazione del singolo privato al fine di ottenere il prolungamento di validità del relativo titolo.
4. Ulteriori specificazioni dalla Nota del Comune di Milano n. 6/2020
Il Comune di Milano, con Nota n. 6/2020 del 30 marzo u.s., ha provveduto a specificare ulteriori aspetti di sicuro rilievo:
(Avv. Bruno SANTAMARIA)
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_46172529_1 | 1 minute | No description |
CONSENT | 16 years 8 months 16 days 15 hours 24 minutes | No description |