Il TAR della Calabria estende alla C.D. CILA superbonus la disciplina della CILA ordinaria: il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, può reprimere gli abusi edilizzi ma è privo di poteri inibitori

Con Ordinanza n. 175 del 13 aprile 2023 il T.A.R. Calabria – Catanzaro, ponendosi sulla scia della emergente e sempre più consolidata giurisprudenza in materia di CILA “ordinaria”, ha espresso un importante principio di diritto, sia pure nell’ambito di un giudizio cautelare.

Nello specifico, il Collegio giudicante ha ritenuto di aderire all’indirizzo secondo cui, a fronte della presentazione da parte del privato non solo della CILA “ordinaria” ma anche della c.d. CILA Superbonus, il Comune può disporre la repressione di interventi eseguiti in difformità alla CILA medesima oppure in conformità a questa ma in violazione di leggi, regolamenti e piani regolatori; nondimeno, a detta del T.A.R. Calabria – Catanzaro, è dubbio che  l’ente comunale possa adottare i poteri inibitori previsti in via generale dall’articolo 19 della L. 241/1990 per le SCIA (ivi incluse quelle in materia edilizia).

La ragione giustificativa di tale decisione si ricava proprio dalla mancata previsione, all’articolo 6-bis del D.P.R. 380 del 2001 (dedicato alla CILA in generale), di poteri inibitori in capo alla Pubblica Amministrazione e che, invece, sono esplicitamente menzionati al comma 3 dell’articolo 19 della L. 241/1990; solo tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che l’ente comunale può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività».

Pertanto, essendo la c.d. CILA Superbonus un tipo di CILA, è apparso giusto e logico estendervi la medesima disciplina.

Nell’attesa che la causa venga decisa nel merito, il T.A.R. Calabria – Catanzaro sembra porsi nel solco della giurisprudenza più recente che, opportunamente distinguendo la SCIA dalla CILA, correttamente osserva che quest’ultima non è che una comunicazione del privato al Comune, a fronte della quale ‒proprio per ragioni di semplificazione‒ il legislatore non ha inteso assegnare alla Pubblica Amministrazione un potere di controllo sistematico, connotato da potestà inibitorie, fermo restante il generale dovere di vigilare sugli abusi edilizi e di reprimerli.

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