La bozza del nuovo testo unico dell'edilizia

Dopo il recente annuncio del Ministro Salvini dell’avvio a fine 2023 dei tavoli tecnici per la riforma del DPR 380/2001, prende sempre più corpo l’attendibilità della bozza di revisione del Testo Unico dell’Edilizia che era stato trasmesso a giugno 2023 per le prime verifiche. Quella che è oggi possibile consultare è l’ultima versione, anche se ulteriori modifiche verranno sicuramente apportate.

Vale comunque la pena prendere atto sin d’ora delle importanti novità, soprattutto in tema di semplificazioni delle procedure edilizie, eliminazione della doppia conformità per la sanatoria di abusi edilizi divenuti conformi alla sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia, eliminazione della CILA, abrogazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/68 (sulle distanze tra pareti finestrate) e nuova disciplina sulle distanze ed altre importanti novità, come un’ipotesi di “condono” per gli immobili realizzati prima del 1967.

L’iter sulla modifica legislativa non è ancora definito, ma si attende l’approvazione entro il 2024.

Le modifiche al D.P.R. 380/01 e la nuova Disciplina delle Costruzioni. “Bozza” del nuovo testo di legge.

L’art. 39 della bozza di riforma del TUE, recita:

 “1. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all' epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all' espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all' epoca vigente. è 2 L'avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti 2 archivio, O altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente 0 il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all' autorità giudiziaria”.

In pratica, gli edifici realizzati prima del 31/8/1967, purché ultimati entro quella data, nella loro conformazione anche se diversa dal titolo o in assenza di titolo edilizio, sono considerati legittimi purché il proprietario sia in grado di documentarne la effettiva consistenza e ultimazione entro quella data, con una propria autocertificazione.

Naturalmente, l’autocertificazione soggiace alle norme penali per quanto riguarda eventuali dichiarazioni false.

Questa è finalmente una definizione logica della situazione di tantissimi immobili in Italia, eseguiti prima della legge Ponte 765/1967, per cui non è possibile oggi, dopo quasi 60 anni, andare a dover dimostrarne la legittimità.

Se non ne è stata disposta la rimozione o contestazione in tutti questi anni è giuridicamente comprensibile che se ne dia una definizione certa e tombale di legittimità.

Non risulta, allo stato, che per tale legittimazione, siano previsti oneri o oblazioni.

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