Con Sentenza n. 251 del 19 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, co. 1, lett. a) della L.R. Lombardia n. 23/2021 che aveva modificato l’art. 154, co. 3 della L.R. n. 31/2008, estendendo la facoltà di ampliare gli immobili rurali destinati ad agriturismo nella misura massima del 10% della superficie lorda del fabbricato già adibito o da adibire in futuro ad attività agrituristica.
Rispetto alla formulazione originaria dell’art. 154, co. 3 della L.R. n. 31/2008 veniva pertanto aggiunta la possibilità di (i) non limitare il calcolo dell’ampliamento alla S.L. di pavimento, ma computando quella lorda dell’edificio, nonché di (ii) assentire detto intervento non solo per gli immobili ad uso agrituristico, ma anche a quelli aventi originariamente una diversa destinazione e in cui venisse poi realizzata tale attività.
Consentendo l’ampliamento della S.L. dei fabbricati da destinare ad agriturismo, l’art. 6, co. 1, lett. a) della L.R. n. ha introdotto la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, senza però prevedere contestualmente un’espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica.
Secondo la Consulta, la disposizione impugnata ha quindi violato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, che stabilisce la competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, estrinsecata, a livello normativo, negli artt. 135, 143 e 145 del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. “Codice Urbani”), che impongono alle regioni di adottare il piano paesaggistico del proprio territorio.
Ad essere dirimente, per la Corte, è la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione Lombardia non sia, ad oggi, rimessa ad un piano codeciso fra Stato e Regione, bensì al Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato nel 2010, il quale ha recepito il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del 2001.
La Corte sottolinea perciò che, sebbene la Regione Lombardia si sia dotata, ancor prima dell’entrata in vigore del Codice Urbani, di uno strumento pianificatorio orientato alla tutela del paesaggio, non si possa trascurare che esso sia l’esito di scelte progettuali imputabili unicamente alla Regione e alle quali lo Stato è rimasto estraneo, rimanendo conseguentemente inattuato il modello di pianificazione paesistica del Codice, improntato sulla sua predisposizione congiunta da parte di Stato e Regione.
In conclusione, l’ampliamento dei fabbricati rurali, nell’assenza di un piano paesaggistico codeciso tra Stato e Regione che metta in conto gli effetti di un simile intervento sul paesaggio, non può che determinare un evidente abbassamento del livello della tutela di quest’ultimo, che la Carta Costituzionale ha elevato, tramite l’art. 9, co.2, al rango di principio supremo dell’ordinamento giuridico italiano.
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