La Corte Costituzionale interviene sulla L.R. 12/2005 in materia di edilizia di culto

La Corte Costituzionale, in accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lombardia, ha annullato due disposizioni introdotte dalla legge regionale Lombardia n. 2 del 2015 in materia di localizzazione dei luoghi di culto.

In ragione della libertà di culto riconosciuta dalla Costituzione, si legge nella sentenza n. 245/2019, l’Amministrazione è tenuta a garantire al cittadino la disposizione di spazi adeguati alla professione della propria fede, evitando di creare ostacoli in assenza di un reale interesse per il buon governo del territorio.

In particolare, la Consulta ha annullato la disposizione (art. 72 co.2) che richiedeva l’esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR) quale condizione per l’apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto.

Inoltre, i Giudici hanno annullato anche l’art. 72 co. 5, il quale specificava che il PAR potesse essere adottato solo unitamente al Piano di Governo del Territorio (PGT), subordinando quindi la realizzazione delle nuove strutture religiose alla discrezionalità dell’Amministrazione.

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