La nuova disciplina della chiusura dei balconi e logge

Il decreto “Aiuti bis” (D.L. 115/22, convertito in L. 142/2022) ha aggiunto agli interventi di edilizia libera (quindi realizzabili senza doversi munire di alcun titolo) anche la chiusura temporanea di balconi e logge:

“b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un constante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”

Questo significa che queste chiusure devono essere sempre apribili, così da soddisfare l’altro requisito della temporaneità per cui non devono configurare spazi definitivamente chiusi che possono incrementare il volume o la SL dell’appartamento. A queste condizioni, e posto che le vetrate devono essere trasparenti, amovibili (vale a dire che si possono aprire con l’impacchettamento a fisarmonica o scorrimento su binari, per cui non vanno previsti particolari infissi che non possano pregiudicare l’amovibilità) l’interessato può procedere direttamente.

Salvo che ci sia un regolamento di condominio di tipo contrattuale che vieta espressamente questo tipo di chiusura oppure impone dimensioni, materiali, colori, ecc. queste vetrate, se realizzate come stabilito dalla norma non possono menomare il decoro architettonico del condominio. Ovviamente si dovrà almeno rispettare una certa omogeneità degli interventi e solo sotto questo aspetto si può ritenere opportuno l’intervento del condominio non per assentire l’intervento – che è già ammesso dalla legge – ma solo per fornire indicazioni riferite all’omogeneità delle singole chiusure.

Quindi chi intende procedere, pur potendolo fare senza alcuna autorizzazione del condominio, conviene che ne dia comunque notizia all’Amministratore e, se vuole evitare rischi di azioni da parte di qualche condomino, può ottenere anche l’assenso dell’Assemblea, facendo comunque presente che l’intervento è comunque un diritto conferito dalla legge e l’Assemblea non può negarlo se non è escluso dal regolamento contrattuale.

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