Le norme urbanistiche più favorevoli si possono applicare anche ai piani di lottizzazione stipulati in precedenza

Ancorché con una recente pronuncia (sent. n. 2155/2021) il T.A.R. Milano ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicazione delle norme urbanistiche successive e più favorevoli alle convenzioni di lottizzazione stipulate in virtù di un Piano urbanistico generale precedente, di fatto viene riconosciuto che le parti possono prevedere in convenzione l’applicazione delle future norme più favorevoli.

Il caso specifico ha riguardato il diniego espresso dal Comune di Paderno Dugnano alla richiesta avanzata da un privato di poter beneficiare di un bonus volumetrico (pari al 10%) correlato all’efficientamento energetico delle costruzioni, introdotto dal nuovo P.G.T. del Comune, per il solo fatto che gli interventi edilizi erano disciplinati da una convenzione di lottizzazione precedente al nuovo Piano.

L’assurdo del caso esaminato dal T.A.R. è dato dal fatto che le nuove norme del Comune incentivavano i migliori requisiti di contenimento energetico delle costruzioni, quale beneficio ambientale per la collettività, e proprio per favorire questo miglioramento ambientale veniva concesso un bonus del 10% in più del volume ammesso.

Il bonus era dovuto ai maggiori oneri costruttivi sopportati dal privato per raggiungere il miglior grado di efficientamento energetico.

Ma anche se per il Comune è indiscusso il beneficio che ne avrebbe ottenuto, il Giudice Amministrativo ha dovuto confermare l’inapplicabilità del bonus perché non previsto in convenzione; ma da questa sentenza si ricava che le norme più favorevoli possono comunque trovare applicazione anche alle convenzioni urbanistiche precedentemente stipulate, qualora il privato, al momento della definizione della stessa con l’Amministrazione, si sia premurato di inserire una specifica clausola che consenta l’applicazione di un regime per lui più favorevole che intervenga successivamente.

In altre parole, con riguardo alla vicenda sottoposta al giudizio del T.A.R. Milano, se in sede di convenzione fosse stata prevista una clausola in tal senso, il privato avrebbe potuto usufruire dell’incentivo volumetrico correlato al miglioramento energetico e quindi al beneficio ambientale per la collettività. La mancanza di questa semplice clausola ha comportato la rinuncia a nuove case più adeguate al rispetto dell’ambiente, senza alcun vantaggio per la collettività, né per il costruttore.

(a cura della Dott.ssa Greta Lipartiti
collaboratrice dello Studio Legale Associato Santamaria)

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