Lottizzazione abusiva, anche i proprietari incolpevoli possono essere responsabili

Con una recente Sentenza (n. 2217/2023), il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in materia di responsabilità per lottizzazione abusiva, enucleando una serie di principi da ritenersi ormai consolidati in giurisprudenza.

Secondo i Giudici del Supremo Consesso amministrativo, la lottizzazione abusiva costituisce la tipologia più grave di illecito edilizio, dal momento che presuppone, per la sua sussistenza, un insieme di opere o di atti giuridici comportanti una trasformazione dei terreni a scopo edificatorio, al fine di conferire all’area de quo un diverso assetto territoriale, in violazione dell’interesse pubblico teso a garantire un ordinato sviluppo del tessuto urbano, che sia coerente alle scelte pianificatorie espresse dall’Amministrazione nei piani regolatori comunali.

Essa configura pertanto un illecito di natura permanente che, sottraendo all’Amministrazione il proprio potere pianificatorio, è soggettivamente trasferibile e sanzionabile in capo a tutti coloro che sono divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che hanno goduto delle costruzioni eseguite senza titolo su di essi, concorrendo all’indebita prosecuzione della lottizzazione.

Ne deriva che non si possa conseguentemente esimere da responsabilità il successivo acquirente del fondo abusivamente lottizzato, anche se egli non sia colpevole di aver originariamente effettuato il frazionamento del terreno, poiché concorre comunque con la propria condotta ad assicurare la protrazione degli effetti lesivi dell’illecito (da altri) commesso.

In altre parole, vi è una sorta di presunzione di responsabilità dell’acquirente del fondo abusivamente lottizzato, che potrà essere vinta da quest’ultimo unicamente dimostrando di aver operato con la massima diligenza nell’adempimento dei necessari doveri di informazione e conoscenza al momento dell’acquisto, ponendo altresì tempestivamente in essere le eventuali azioni di contrasto all’ulteriore e successiva attività abusiva, senza, in entrambi i casi, essersi reso tuttavia conto, in buona fede, di partecipare (o aver partecipato) ad un’operazione di illecita utilizzazione del territorio.

La lottizzazione abusiva, ancora una volta, si conferma essere una fattispecie complessa, che estende la responsabilità amministrativa anche all’acquirente dei terreni lottizzati, il quale, se vorrà essere privo di sanzioni, dovrà quindi provare di essere stato incolpevolmente all’oscuro dell’attività illecita posta in essere dai precedenti proprietari dei fondi.

Una prova liberatoria che però, come si è visto, non è di facile allegazione e su cui la giurisprudenza è piuttosto restrittiva.

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