Nuova normativa di soppalchi

Con recente legge regionale (nr. 8/2025) è stata modificata L.R. 12/2005 introducendo due specifici articoli sui soppalchi. Oggi è certamente più semplice e possibile realizzare i soppalchi anche in mancanza di S.L. residua.

Si tratta degli artt. 65-bis e 65-ter i quali favoriscono il recupero del patrimonio edilizio esistente e incentivano quindi la riqualificazione urbana e riduzione del consumo di suolo.

Sono pertanto consentiti soppalchi in costruzioni sia ad uso residenziale che ufficio, rispettando certi requisiti come qui appresso indicati:

  • Realizzazione di struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso (quindi non ampliamento esterno)
  • La superficie lorda del soppalco non deve superare il 50% di quella del vano interessato (ridotta al 30% se si vogliono altezze minime più basse)
  • Le altezze devono essere almeno di 2,40 m (pavimento–intradosso e pavimento soppalco–soffitto), ridotte a 2,10 m se la superficie lorda del soppalco non supera il 30% della S.L. del vano interessato;
  • Questi interventi di soppalco sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 65-bis e 65-ter della L.R. 12/2005, e richiedono il relativo titolo edilizio con pagamento del contributo di costruzione (oneri e costi di costruzione);
  • Rispettando comunque le previsioni dei nuovi artt. 65-bis e 65-ter, sono così ammesse le deroghe per la S.L. massima ammissibile, sia alla previsione del PGT che del regolamento edilizio comunale.

Per eventuali esigenze o approfondimenti lo Studio Legale Associato Santamaria è a disposizione.

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