Pareti finestrate più vicine

Grazie alla recente Legge n. 55/2019 che ha convertito il D.L. n. 32/2019, molte situazioni illegittime per il mancato rispetto della distanza di 10 mt tra pareti finestrate, possono trovare soluzione, anche retroattivamente.

Il D.M. n. 1444/1968 è una norma che per giurisprudenza ormai consolidata è assolutamente inderogabile, per cui anche se una sola parete è finestrata, l’edificio frontistante deve rimanere a non meno di 10 mt.

Questo limite si imponeva anche e soprattutto nei casi di demolizione con ricostruzione, per cui la ricostruzione veniva sempre considerata come nuova costruzione e quindi con l’obbligo di arretrare, se originariamente l’edificio si trovava ad una distanza inferiore dei 10 mt.

L’art. 5 della Legge n. 55 n. 2019, a proposito della nuova disciplina per la rigenerazione urbana, prevede che se si demolisce un edificio preesistente ad una distanza inferiore di 10 mt. da una parete finestrata si può ricostruire alla distanza inferiore poiché si mantenga lo stesso sedìme del fabbricato preesistente. Il nuovo fabbricato non deve essere necessariamente identico al precedente, ma ne deve solo rispettare l’altezza massima e il volume complessivo preesistenti.

La nuova legge ha altresì alleggerito le limitazioni poste dal D.M. 1444/68 anche nei casi in cui si tratti di fabbricati che sono separati da una strada pubblica.

Il D.M. 1444/68 prevedeva che andasse comunque rispettata la distanza dei 10 mt. mentre ora questa distanza deve essere rispettata solo per le zone C, vale a dire in quelle aree destinate a nuovi insediamenti e con una densità superiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona.

Pertanto questa limitazione che fino ad ora si applicava anche alle zone B (cioè quelle zone che erano già totalmente o parzialmente edificate) non trova più applicazione per cui se i due fabbricati sono separati da una via pubblica, la distanza può essere anche inferiore ai 10 mt., purché, come detto, si tratti di zone B.

La novità di questa norma è che essa trova applicazione anche retroattivamente, per cui nel caso di contenziosi in corso questo regime è più favorevole e consentirà di favorire la soluzione in sanatoria della vertenza.

Le informazioni di questo sito non costituiscono pubblicità ma informativa e illustrazione dell’attività e competenze dello Studio.
Nessuna comparazione viene effettuata né comunque si intende effettuare con altri Studi e/o professionisti.
crossmenu