Ristrutturazione pesante con diversi sedime e sagoma: ristruttuazione o nuova costruzione?

Il Consiglio di Stato fa retromarcia e conferma che si tratta di ristrutturazione.

La sez. IV del Consiglio di Stato con la sentenza del 22 maggio 2026 n.4155 ha finalmente chiarito che l’art. 3 comma 1 lett. b) del DPR n.380/2001 si interpreta nel senso che la ristrutturazione può prevedere la completa demolizione del preesistente e la sostituzione con una diversa sagoma e anche diverso sedime e diversa destinazione, senza che questa possa diventare una nuova costruzione, come purtroppo lo stesso Consiglio di Stato ma la sez. II, con la sentenza del novembre 2025, n.8542 che ha fatto così tanto scalpore, aveva invece affermato.

Chiaramente la sentenza del 2025 andava contro il dato letterale e sosteneva che praticamente la preesistenza di una costruzione, in caso di demolizione non dava adito ad un credito volumetrico da poter sfruttare come si voleva ma bisognava ricostruire esattamente con sagoma e sedime precedenti.

Una cosa che chiaramente aveva cancellato la possibilità di procedere a buona parte delle ristrutturazioni.

Quindi ora viene meno quell’obbligo di nesso e di continuità tra il fabbricato preesistente e quello risultate dalla ristrutturazione.

Chiaramente la sez. II del Consiglio di Stato potrebbe ritornare nuovamente ad affermare il principio restrittivo che aveva riportato nella sentenza del novembre e andare quindi contro la IV sez. però solitamente quando delle sezioni dello stesso Consiglio di Stato vanno in contrasto tra di loro, la questione viene rimessa alla Adunanza Plenaria. Questo è quanto potrà accadere ma nel frattempo quantomeno possiamo continuare a sostenere che non si abbia ristrutturazione con l’applicazione dell’art. 3 del DPR n.380/01 anche con la totale demolizione e ricostruzione con sagoma e sedimi diversi e anche cambio di destinazione d’uso.  Con tutte le prerogative e i vantaggi tipici della ristrutturazione.

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