Sentenze che affondano definitivamente il recupero effettivo del patrimonio edilizio esistente

Il T.A.R. di Milano sezione IV, con la sentenza n. 3433/25 del 27 ottobre 2025 ha dato un’interpretazione restrittiva delle norme del D.L. Salva Casa e ha ritenuto prive di valore vincolante le linee guida del M.I.T. che avevano cercato di chiarire e risolvere le prime interpretazioni restrittive proprio dei Giudici Amministrativi. In questo modo le indicazioni del Ministero diventano praticamente inutili e i Giudici Amministrativi continuano ad interpretare in modo eccessivamente penalizzante gli sforzi normativi di consentire la legittimazione almeno degli immobili più risalenti.

Altro colpo davvero grave viene dal Consiglio di Stato che ha pronunciato in data 4 novembre 2025 la sentenza n. 8542 della II  sezione, con cui riduce ai minimi termini il concetto di ristrutturazione edilizia ed esclude tale possibilità quando si demolisce un edificio e se ne ricostruisce uno completamente diverso rispetto al precedente, ovvero quando ci sono più di un edificio e vengono ad esempio tutti demoliti per recuperare la S.L. preesistente con un unico fabbricato o in caso inverso, quando da un vecchio edificio demolito se ne realizzano, sempre nel rispetto della S.L. preesistente, più di uno. In tutti questi casi il Consiglio di Stato ha statuito che non vi è la continuità tra il fabbricato preesistente e ciò che è stato realizzato in sostituzione. Pertanto, ritiene il Consiglio di Stato, si tratta di una nuova costruzione, per cui non si possono più applicare gli indici della S.L. preesistente ma vanno applicati gli indici di zona del P.G.T. vigente. È chiaro che in quest’ultimo caso siamo di fronte ad un indice peggiorativo rispetto alla S.L. preesistente, per cui viene lesa in modo drastico la proprietà che, a questo punto, non è più garantita ancorché già esistente.

Purtroppo i Comuni si stanno già adeguando a questi orientamenti (vi sono già esempi come il Comune di Milano e quello di Monza).

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