Sospensione termini agevolazioni “Prima Casa”

Il recentissimo Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 23, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, constata la grave dimenticanza incontrata con il decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cd. “Cura Italia”), è intervenuto anche in materia di agevolazione sulla prima casa.

In particolare, all’art. 24 del D.L. n. 23/2020, è stato previsto che:
“1. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.

Detto altrimenti, tenuto inevitabilmente conto che l’emergenza epidemiologica in corso sta provocando importanti difficoltà sia nella conclusione delle compravendite immobiliari nonché –e soprattutto- negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio “Prima Casa” i soggetti potenzialmente interessati, la norma dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
In particolare, la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro cui il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è sita l’abitazione;
- il termine richiesto di un anno entro il quale il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “Prima Casa” entro i 5 anni dalla compravendita, deve procedere all’acquisizione di altro immobile da destinare a propria principale abitazione per non decadere dal beneficio;
- il termine di un anno entro cui il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere all’alienazione dell’immobile ad uso abitazione ancora in suo possesso.
È inoltre sospeso, sempre sino al 31 dicembre 2020, il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d’imposta.
Pertanto, nel computo dei termini sopra riportati non si dovranno considerare i 312 giorni di sospensione.

Infine, si evidenzia che tali succitate previsioni normative entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Legge n. 23, ovvero dal 9 aprile 2020.

(a cura dell’associate Avv. Andrea Quadri)

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