Superbonus 100%: un pò di chiarezza dopo le recentissime modifiche

Dal 4/08/2021 è entrato in vigore il nuovo modello (che è reperibile online) di CILA – Superbonus.

  • Non è necessario fare la dichiarazione di stato legittimo dell’immobile, quindi il progettista non deve fare alcuna dichiarazione o verifica preliminare sulla conformità urbanistica dell’immobile, salvo solo accertarsi che l’immobile sia stato costruito a seguito di rilascio di un titolo edilizio, ovvero che sia stato realizzato ante 1/09/1967.
  • Non è necessario allegare alcun progetto ma è sufficiente la mera descrizione dell’intervento.
  • Chi ha presentato già la vecchia CILA può continuare i lavori. In caso di variante, deve utilizzare il nuovo modello, senza necessità di presentare tutto da capo.
  • La nuova modifica normativa introdotta, consente, nel Superbonus 110% di considerare manutenzione straordinaria anche gli interventi su alcune parti strutturali dell’edificio.
  • Unitamente alla CILA per Superbonus 110% possono essere presentate altre pratiche, anche contestualmente, per altri tipi di interventi sul medesimo immobile
  • L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che del miglioramento sismico (cappotto, serramenti, impianti termici) possono usufruire anche le persone fisiche non esercenti impresa e vale per edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se non costituiscono un condominio purché accatastate distintamente, anche se possedute da un solo proprietario (Circ. 30/E/2020).

 

IN CASO DI PREESISTENTI OPERE DIFFORMI O ABUSI EDILIZI PARZIALI – chiarimenti

  • L’esistenza di pregressi abusi edilizi non vincola il progettista a doverli denunciare, né diventa responsabile in occasione della presentazione della CILA Superbonus. L’intervento è comunque valido e anche qualora in un secondo tempo dovesse emergere la preesistenza di abusi, non potrà essere revocata perché la legge prevede solo 3 casi di revoca: 1) assenza di CILA; 2) intervento difforme dalla CILA; 3) casi in cui l’immobile preesistente è totalmente privo di titolo edilizio.

È chiaro che per tutte le ulteriori esigenze (vendita, altri lavori sull’immobile ecc…) se ci sono delle difformità queste vanno comunque sistemate o con la procedura del 2% (difformità minori) o con sanatoria, compresa la sanatoria fiscale.

È evidente che per usufruire del Superbonus 110% in tempo utile, potrebbero non esserci i tempi per provvedere preventivamente alle sanatorie, per questo la norma consente di procedere comunque, senza però che questa facoltà costituisca sanatoria implicita.

Naturalmente, se si vogliono presentare, unitamente alla Cila Superbonus 110% anche, ad esempio, una SCIA per interventi di altro tipo sul medesimo immobile , il progettista con la SCIA deve evidenziare eventuali difformità o abusi e sistemarli, per cui la contestuale presentazione delle pratiche (CILA Superbonus e SCIA) creerebbe sicuramente qualche problema perché se il Comune viene a conoscenza dell’esistenza di abusi (attraverso la SCIA), in mancanza di una richiesta di sanatoria, è tenuto ad ordinare la demolizione e ripristino e, quindi, nel momento in cui si opera un procedimento repressivo sull’immobile, lo stesso andrebbe a bloccare anche i lavori della CILA Superbonus.

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