Ultime disposizioni sospensione termini e rinvio udienze

ENTRA IN VIGORE OGGI IL NUOVO DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23 RECANTE: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

Nel turbinio e incessante susseguirsi di provvedimenti e ordinanze, sperando di fare cosa gradita, Vi segnaliamo ad integrazione e come aggiornamento del nostro precedente articolo, che è entrato in vigore oggi, da ultimo, il nuovo Decreto Legge 8 aprile n. 23, G.U. Serie Generale n.94 del 08-04-2020, che introduce tra le molte novità la proroga sino al 15 maggio della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

In particolare, attraverso il citato Decreto sono stati ulteriormente prorogati i seguenti termini:

  • PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
  • I termini per la notificazione dei ricorsi, con eccezione per il procedimento cautelare, sono sospesi dal 16.04 u.s. al 03.05.2020;
  • Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza prorogato al 15 maggio 2020;

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

 

  • PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI:
  • le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al giorno 11 maggio 2020;
  • i termini per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie (nonché i procedimenti relativi alla magistratura militare) sono sospesi fino al giorno 11 maggio 2020;
  • i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione civile; di negoziazione assistita nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale promossi entro il 9 marzo 2020 sono sospesi fino al giorno 11 maggio 2020

 

Si intendono pertanto sospesi, per la  tessa durata, i termini  stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 

Ove il decorso del termine abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito  alla fine di detto periodo. Quando il termine è  computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da  cui  decorre  il  termine  in  modo da consentirne il rispetto.

 

(A cura dall’avv. Roberta Colombo in collaborazione con il dott. Claudio Romani)

 

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