ENTRA IN VIGORE OGGI IL NUOVO DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N.23 RECANTE: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».
Nel turbinio e incessante susseguirsi di provvedimenti e ordinanze, sperando di fare cosa gradita, Vi segnaliamo ad integrazione e come aggiornamento del nostro precedente articolo, che è entrato in vigore oggi, da ultimo, il nuovo Decreto Legge 8 aprile n. 23, G.U. Serie Generale n.94 del 08-04-2020, che introduce tra le molte novità la proroga sino al 15 maggio della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
In particolare, attraverso il citato Decreto sono stati ulteriormente prorogati i seguenti termini:
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;
Si intendono pertanto sospesi, per la tessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
(A cura dall’avv. Roberta Colombo in collaborazione con il dott. Claudio Romani)